Il procedimento di mediazione, al contrario del giudizio, consente di far emergere gli aspetti della disputa in modo tale che le parti medesime riescano, con l’assistenza del mediatore, ad acquisirne consapevolezza,

comprendano il perché del dissidio ed il come poterlo dirimere, capiscano che cooperare sia più conveniente che competere al fine di risolvere il comune problema, per giungere conseguentemente ad un nuovo assetto dei rispettivi interessi che possa essere di reciproca soddisfazione.


Tipologie di mediazione
1) Mediazione obbligatoria:nelle materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, l'art. 5 del d. lgs. 28/2010 prevede che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità per l'avvio del processo civile.

2)Mediazione volontaria: al di fuori di tutte le ipotesi di mediazione è obbligatoria, le parti possono volontariamente ricorrere al procedimento di mediazione su qualsiasi controversia civile e commerciale a condizione che verta su diritti disponibili.

3)Mediazione demandata dal Giudice:in pendenza di una causa, il Giudice, previa valutazione della natura della stessa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti, può invitare le parti stesse a ricorrere al procedimento di mediazione. In tale ipotesi, se le parti aderiscano, il Giudice rinvia il processo per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento del procedimento di mediazione.

 Procedimento di mediazione

-La mediazione si introduce con una semplice domanda all'Organismo prescelto dalla parte attivante con l'indicazione dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

-Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.

-La mediazione civile e commerciale ha lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l'opera di un soggetto professionale, qualificato, terzo ed imparziale, il Mediatore, il quale aiuta le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale del problema senza attribuire ragioni e torti. Il compito principale del Mediatore è quello di condurre le parti all'accordo amichevole. Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono, proposta che le parti sono libere di accettare o meno.

Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell'organismo lo prevede.

 Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al Giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

 La mediazione è caratterizzata da:

1)Rapidità dei tempi di soluzione: normalmente si conclude con un solo incontro e comunque la mediazione deve avere una durata non superiore a quattro mesi dalla data di deposito della domanda.
2)Semplicità del procedimento, che si svolge senza formalità.
3)Costi contenuti e predeterminati in base a tabelle.
4)Riservatezza della procedura. I mediatori, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale, nè può essere deferito giuramento decisorio.
5)Efficacia esecutiva del verbale di accordo, che può essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede l'Organismo a cui ci si è rivolti. Il verbale di accordo omologato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

 Agevolazioni fiscali della mediazione

1)Esenzione imposta di registro:il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

2)Credito d'imposta: in caso di successo della mediazione è riconosciuto alle parti un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

 Il mediatore

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta'. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

 Gli Organismi di mediazione

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.

 Spese di mediazione

Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione.L'importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall'articolo 16, comma 4.Tabella A relativa al rapporto valore della lite - Spesa per ciascuna parte.

 Fino a € 1.000: € 65
da €1.001 a € 5.000: €130
da € 5.001 a € 10.000: € 240
da € 10.001 a € 25.000: € 360
da € 25.001 a € 50.000: € 600
da € 50.001 a € 250.000: € 1.000
da € 250.001 a € 500.000: € 2.000
da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800
da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200
oltre € 5.000.000: € 9.200
Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.

 Gratuito patrocinio

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 all'Organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115.

 

 

 




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